HOME :. foveaverona .: HOME

STATUTO

TITOLO I°: Costituzione, sede, scopo 
ART. 1: E' costituita una associazione di medici oculisti sotto la denominazione FEDERAZIONE OCULISTI VERONESI ASSOCIATI (F.O.VE.A.).
ART. 2: L'associazione ha sede in via Indentro 125 in Verona. 
ART. 3: L'Associazione non ha scopo di lucro ed è libera, autonoma, apolitica.
Si propone di promuovere la cultura in campo oftalmologico e di stimolare esperienze di formazione, ricerca, verifica e revisione della qualità (VRQ) delle cure e prestazioni mediche.
Si propone altresì il confronto e la collaborazione con tutte le parti politiche, sociali e culturali per sostenere e sviluppare le finalità sopra esposte; di ricevere contributi erogati a fondo perduto da privati e da enti pubblici e di avere convenzioni ed accordi interni e contratti o sovvenzioni per specifiche prestazioni finalizzate a scopi di ricerca, formazione e attività assistenziali. 
TITOLO II°: Patrimonio 
ART. 4: Il patrimonio dell'associazione è rappresentato dai contributi degli associati oltre che da fondi provenienti da sottoscrizioni e altre sovvenzioni spontanee elargite da privati e da enti pubblici.
I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell'Associazione; essi verranno utilizzati altresì per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell'Associazione.
In caso di scioglimento dell'associazione i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti in attività benefiche. 
TITOLO III°: Associati 
ART. 5: I fondatori sono i soci iniziali dell'Associazione.
Le persone fisiche che ne faranno richiesta saranno ammesse a far parte dell'Associazione previa presentazione di due soci garanti e del pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.
ART. 6: L'appartenenza all'Associazione cessa per mancato rinnovo annuale della quota associativa oppure per decisione dell'Assemblea straordinaria con adeguata motivazione.
ART. 7: Il diritto di voto nella assemblea spetta a tutti i soci iscritti da almeno tre mesi.
Norma transitoria per i primi due anni dalla data ufficiale della sua costituzione, si è ammessi di diritto al voto in assemblea dopo un mese di iscrizione. 
TITOLO IV°: Assemblea degli iscritti 
ART. 8: L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti e dissenzienti.
Le assemblee sono ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che venga stabilito dal Consiglio Direttivo. 
Inoltre viene convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli iscritti.
ART. 9: L'Assemblea Ordinaria delibera:
1) sulla nomina del Consiglio Direttivo,
2) sull'approvazione del bilancio,
3) su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea Straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo,
2) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale,
3) sulla fusione con altre società,
4) sugli eventuali provvedimenti di espulsione.
L'Assemblea Straordinaria è convocata quando è richiesta dalla maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto (oltre che dal consiglio direttivo).
Le assemblee, purchè debitamente convocate e con sufficiente preavviso di almeno quindici giorni, sono comunque valide a prescindere dal numero degli intervenuti e possono deliberare:
quella Ordinaria a maggioranza dei presenti, quella Straordinaria con maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. 
TITOLO V°: Consiglio Direttivo 
ART. 10: Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal vicepresidente, dal Segretario e da due soci.
Norma transitoria: il primo Consiglio Direttivo dura in carica sei mesi dalla data ufficiale di costituzione dell'Associazione; decorso tale termine sarà rinnovato in Assemblea Ordinaria dagli aventi diritto al voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
ART. 11: Il consiglio Direttivo dura in carica un anno ed è rieleggibile. E' previsto in caso di necessità una cooptazione previa accettazione da parte dell'Assemblea.
ART. 12: Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e che non siano dalla legge dello Statuto espressamente riservati all'Assemblea, e particolarmente il potere di fissare l'importo annuale del contributo di associazione.
Il Consiglio può deliberare purchè sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti (in caso di parità' prevale il voto del presidente). 
TITOLO VI°: Rappresentanza e firma sociale 
ART. 13: Il potere di rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio nonché quello di firmare anche a nome dell'Associazione spetta al Presidente.
Il Vice presidente svolge le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Segretario è responsabile della tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.
Il Segretario cura inoltre l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge tutte quelle funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio Direttivo. 
TITOLO VII°: Presidente Onorario 
ART. 14: viene offerta la carica di Presidente Onorario dell'associazione al Direttore della Clinica Oculistica dell'Università di Verona. 
TITOLO VIII°: Durata 
ART. 15: L'associazione ha durata fino tutto l'anno 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.